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Ordinanza — n. 16713/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16713/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16713/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 16/9/2021, il Tribunale di Roma applicava a Mirko Trajkovic - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di quattro anni di reclusione e 20mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, chiedendo l'annullamento della decisione per ottenere una pena meno elevata.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16713/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Innanzitutto, perché proposto personalmente dall'imputato in contrasto con la I. 23 giugno 2017, n. 103, che - a decorrere dal 3/8/2017 - ha modificato l'art.613 cod. proc. pen. nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti sanzione penale recidiva nell'infrazione traffico di cocaina tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 16/9/2021, il Tribunale di Roma applicava a Mirko Trajkovic - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAJKOVIC MIRKO nato a ROMA il 13/03/1994 avverso la sentenza del 16/09/2021 del TRIBUNALE di ROMArdato avviso alle part—iT) udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/9/2021, il Tribunale di Roma applicava a Mirko Trajkovic - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di quattro anni di reclusione e 20mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, chiedendo l'annullamento della decisione per ottenere una pena meno elevata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile, sotto un duplice profilo.

4. Innanzitutto, perché proposto personalmente dall'imputato in contrasto con la I. 23 giugno 2017, n. 103, che - a decorrere dal 3/8/2017 - ha modificato l'art.613 cod. proc. pen. nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie.

5. Sotto altro profilo, poi, si osserva che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, in punto di pena, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui &l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, m 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il Cdp, igliere estensore Il