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Ordinanza — n. 16712/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on drug offense, ruling quantity overrides minor offense status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16712/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Rovetto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the denial of the 'minor offense' status, arguing for leniency based on specific drug quantities. The court rejected this, holding that when the total weight of drugs exceeds a reasonable limit, the quantitative factor becomes decisive, rendering the minor offense status inapplicable regardless of other favorable circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; The minor offense status applies only when the conduct exhibits minimal criminal offensiveness, but this status is excluded when the quantitative weight of drugs surpasses a reasonable threshold, making the accumulated danger the decisive factor.

Parole chiave

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minor offense status drug trafficking quantity criminal offensiveness Cassazione appeal drug weight threshold imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014
Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013
Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROVETTO PAOLO nato a PALERMO il 15/09/1994 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego di riconoscimento del fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità della giurisprudenza di legittimità tenuto conto del dato ponderale (grammi 80 di cocaina - grammi 0.22 di cocaina cristallizzata, grammi 18,06, 2,78 e 5,62 della medesima sostanza) da cui erano ricavabili n. 537, 598 dosi medie singole.

Il fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), non di meno, tuttavia, il parametro quantitativo rimane decisivo per escludere l'applicabilità dell'ipotesi attenuata quando il valore ponderale supera un ragionevole limite, che consente di attribuire rilievo determinante alla situazione di pericolo derivante dall'accumulo della sostanza, sicché, superato tale limite, ogni circostanza, anche se favorevole, rende trascurabile l'eventuale presenza degli altri indici ed ogni altra inferenza diviene ultronea ai fini della decisione sull'attenuante speciale (Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, dep. 23/06/2014, Rv. 259664;

Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, dep. 26/09/2013, Rv. 256610). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il Consi ' stensore Il