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Ordinanza — n. 16711/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming leniency for drug cooperation lacking investigative utility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16711/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to recognize leniency under Article 73, paragraph 7 of the 1990 Decree. The appellant argued that providing the name of a drug supplier constituted sufficient cooperation, but the court found this insufficient without concrete investigative results. The decision rests on established precedent requiring that cooperation must directly prevent further criminal activity and yield tangible evidence, which was absent here due to the defendant's subsequent invocation of the right to silence.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; The mere provision of a suspect's name is insufficient for leniency; cooperation must yield concrete investigative results preventing further criminal activity.

Parole chiave

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drug trafficking cooperation leniency conditions investigative utility Article 73 DPR 309 right to silence Cassazione appeal inadmissible appeal inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998
Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, Jayasekara Gamini, Rv. 264672
Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, Jayasekara Gamini, Rv. 264672; Sez.
Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R., Rv. 263822
264672; Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R., Rv. 263822; Sez.
Sez. 6, n. 24189 del 27/03/2003, Alesiani, Rv. 225661
263822; Sez. 6, n. 24189 del 27/03/2003, Alesiani, Rv. 225661), contributo che, come congruamente rilevato dalla Corte, nella specie non è stato ravvisato.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSI FURIO nato a TRIESTE il 01/11/1977 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Come è noto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, ai fini della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire e di apportare un concreto contributo diretto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e che si traduca in un esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998;

Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, Jayasekara Gamini, Rv. 264672; Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R., Rv. 263822; Sez. 6, n. 24189 del 27/03/2003, Alesiani, Rv. 225661), contributo che, come congruamente rilevato dalla Corte, nella specie non è stato ravvisato. In particolare, si è messo in evidenza che non solo le informazione devono avere il carattere della novità, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire e che non è sufficiente la mera indicazione del nominativo del fornitore e del destinatario dello stupefacente, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R., Rv. 263822).

Nel caso in esame, come bene evidenziato dai Giudici di merito (a pagina 8 della sentenza), l'imputato dopo avere reso spontanee dichiarazioni con le quali indicava il nome del suo fornitore, si era avvalso della facoltà di non rispondere successivamente, sicchè non la sua collaborazione non aveva portato ad alcun risultato utile alle indagini. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i