Italian court dismisses appeal as lack of specific criticism renders first ground inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the conviction for drug trafficking under Article 73, Paragraph 1 of the relevant decree, arguing against the court's reasoning. The court found this ground lacking specificity because it failed to provide a targeted critique of the judgment's reasoning regarding the specific charge, which was instead upheld based on clear intercepted conversations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; An appeal ground is inadmissible if it lacks the necessary specific criticism of the contested judgment's reasoning, rendering it devoid of merit.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZRI DASHAMIR nato il 28/11/1972 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), è privo di specificità non essendo scandito dalla necessaria critica specifica alla sentenza impugnata che, rilevato che non era censurata l'affermazione di responsabilità penale in relazione al capo A), ha confermato la responsabilità in relazione al capo B) con motivazione congrua e aderente al dato probatorio costituito dalle risultante delle conversazioni intercettate il cui contenuto, chiaro, inequivoco e neppure contestato dalla difesa, dimostrava la condotta contestata di avere offerto un quantitativo di sostanza stupefacente ad un ignoto acquirente (pag. 12).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marz