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Ordinanza — n. 16704/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16704/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16704/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 30/9/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste applicava a Mehmet Cakabay - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di un anno di reclusione e tremila euro di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in continuazione con altro reato già giudicato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16704/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. - la pena di un anno di reclusione e tremila euro di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in continuazione con altro reato già giudicato.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze capacità di subire la carcerazione sostanze soggette a restrizione sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 30/9/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste applicava a Mehmet Cakabay - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAKABAY MEHMET nato il 01/05/1979 avverso la sentenza del 30/09/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTEdato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta' dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30/9/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste applicava a Mehmet Cakabay - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di un anno di reclusione e tremila euro di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in continuazione con altro reato già giudicato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.

3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il C • Here estensore