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Ordinanza — n. 16701/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16701/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16701/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 22/9/2021, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 1/12/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, riconosceva a Carmine Orbinato Oe circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, così rideterminando la pena inflitta per il reato di cui all'articolo 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16701/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La censura, infatti, non si confronta con il tenore della sentenza impugnata, nella quale si precisa innanzitutto che i motivi di gravame riguardavano la riqualificazione della condotta ai sensi dell'articolo 73, comma 5, decreto citato, e la concessione delle circostanze attenuanti generiche; nulla, dunque, che concernesse il giudizio di responsabilità e, in particolare, la destinazione dello stupefacente ad uso personale.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza uso personale sostanze soggette a restrizione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORBINATO CARMINE nato a NAPOLI il 28/08/1977 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/9/2021, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 1/12/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, riconosceva a Carmine Orbinato Oe circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, così rideterminando la pena inflitta per il reato di cui all'articolo 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, che non conterrebbe motivazione quanto alla richiesta difensiva di assoluzione per essere lo stupefacente detenuto ad esclusivo uso personale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. La censura, infatti, non si confronta con il tenore della sentenza impugnata, nella quale si precisa innanzitutto che i motivi di gravame riguardavano la riqualificazione della condotta ai sensi dell'articolo 73, comma 5, decreto citato, e la concessione delle circostanze attenuanti generiche; nulla, dunque, che concernesse il giudizio di responsabilità e, in particolare, la destinazione dello stupefacente ad uso personale.

5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 Il Presidente Vito Di Nicola DEPOSITATO IN CAN 41 ERIA gg