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Ordinanza — n. 16700/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of aggravating circumstance and preclusion of sentencing issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16700/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Bartolomiej Krolikowski inadmissible. The appellant had previously waived the specific aggravating circumstance regarding his role as a promoter and financier, while the appellate court had already addressed and excluded generic mitigating circumstances, rendering further debate on sentencing logically precluded. Consequently, the court ruled the appeal infounded and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant has waived the grounds for the specific aggravating circumstance or if the lower court has already ruled on mitigating circumstances, thereby precluding further examination of the sentencing profile.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility waiver of aggravating circumstance preclusion of sentencing issues procedural costs allocation Cassazione ordinanza partecipazione al reato complicità favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 291-quater, comma 3, d.P.R. n. 43 del 1973
2 della sentenza, insistendo soltanto sulle doglianze in tema di circostanza aggravante di cui all'art. 291-quater, comma 3, d.P.R. n. 43 del 1973 e di trattamento sanzionatorio.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KROLIKOWSKI BARTLOMIEJ nato il 24/09/1973 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/7/2020, la Corte di appello di Napoli riformava in punto di pena la pronuncia emessa il 5/2/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale Bartolomiej Krolikowski era stato giudicato colpevole del delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati estero di contrabbando.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, che gli avrebbe riconosciuto il ruolo di promotore e finanziatore in contrasto con ie fonti di prova, specie di natura intercettiva; difetterebbe, poi, il profilo psicologico della condotta. Si lamenta, infine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Con riguardo alla prima, doppia censura, basti osservare che la questione aveva costituito motivo di impugnazione, ma allo stesso l'appellante aveva rinunciato, come si legge alla pag. 2 della sentenza, insistendo soltanto sulle doglianze in tema di circostanza aggravante di cui all'art. 291-quater, comma 3, d.P.R. n. 43 del 1973 e di trattamento sanzionatorio.

5. In ordine, poi, a quest'ultimo, la Corte di appello ha congruamente escluso le circostanze attenuanti generiche, evidenziando che il ricorrente aveva rivestito un ruolo centrale all'interno del sodalizio; lo stesso, infatti, aveva contribuito in modo decisivo alla realizzazione degli scopi illeciti dell'organizzazione, grazie alle sue ampie conoscenze che avevano assicurato alla struttura di entrare in contatto con un notevole numero di soggetti stranieri in grado di operare consistenti forniture di tabacchi. Lo stesso, peraltro, aveva anche esercitato funzioni di interprete, così ulteriormente confermando il suo importante ruolo. La Corte d'appello, in ogni caso, ha poi ridotto il trattamento sanzionatorio, anche alla luce di quello irrogato ai coimputati, quantificandolo nel minimo edittale; con la conseguenza che ogni questione sul punto risulta logicamente preclusa.

6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.1111. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 Il Presidente Vito Di Nicola