Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16698/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16698/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16698/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETILLO GIULIANO nato a BENEVENTO il 20/02/1963 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Fato avviso a e if1-5ffr-- 3ti udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; til Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini di impugnazione ai sensi degli artt. 585 comma 1 lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 585 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 16698/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) e 591 cod.proc.pen. Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 26 maggio 2021, con riserva di deposito dei motivi, ex art. 544 c:od.proc.pen., in giorni trenta. Le motivazioni sono state depositate nei termini, in data 07/06/2021, e il termine per proporre impugnazione, di quarantacinque giorni fissato dall'art. 544 comma 2 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
notifica tardiva dei difetti tardivo pagamento delle spese tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive disdetta tardiva tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 585 cod.proc.pen
c) cod.proc.pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETILLO GIULIANO nato a BENEVENTO il 20/02/1963 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Fato avviso a e if1-5ffr-- 3ti udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; til Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini di impugnazione ai sensi degli artt. 585 comma 1 lett.

c) e comma 2 lett.

c) e 591 cod.proc.pen. Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 26 maggio 2021, con riserva di deposito dei motivi, ex art. 544 c:od.proc.pen., in giorni trenta. Le motivazioni sono state depositate nei termini, in data 07/06/2021, e il termine per proporre impugnazione, di quarantacinque giorni fissato dall'art. 544 comma 2 lett.

c) cod.proc.pen., scadeva al 09/08/2021. Il ricorso per cassazione, depositato in data 01/10/2021, è dunque tardivo. Ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.

c) cod.proc.pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen. è causa di inammissibilità del ricorso. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022