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Ordinanza — n. 16694/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because parties' settlement agreement precludes challenging legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16694/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the lower court's settlement agreement barred further challenges to the legal qualification of the offense. The appellant argued that the first instance judge incorrectly applied a lighter statutory provision despite the parties' agreement, but the defense conceded this point. The court held that such settlements imply a waiver of all grievances regarding legal characterization in subsequent legitimacy proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: A settlement agreement reached during the conciliation procedure on appeal grounds precludes the parties from raising any grievances regarding the legal qualification of the facts in the subsequent appeal to the Court of Cassation.

Parole chiave

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conciliazione appello rinuncia doglianze qualificazione giuridica inammissibilità ricorso concordato motivi commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
610, comma 5-bis c.p.p., in quanto proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis, c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
4, TU Stup.„ non corrispondente al contenuto dell'accordo; Ritenuto che tale motivo è palesemente inammissibile e, in quanto tale può essere deciso senza formalità ex art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
art. 599-bis cod. proc. pen
610, comma 5-bis c.p.p., in quanto proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
(cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA CARMELA nato a NAPOLI il 08/10/1969 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI:41.11Q—evA4,~aft•i; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 16.09.2021, la Corte d'appello di Napoli, in esito a concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis, c.p.p., riformando la sentenza 16.02.2021 del tribunale di Napoli, appellata da VENTURA CARMELA, rideterminava la pena in 10 mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, confermando nel resto l'appellata sentenza che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 73, co. 4, TU Stup., per aver detenuto illegalmente e trasportato 8 stecche di sostanza stupefacente del tipo hashish, reato commesso secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte in rubrica;

Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia vizio di violazione di legge, in relazione alla qualificazione giuridica determinata dal primo giudice, che aveva ritenuto il fatto di lieve entità ex art. 73, co. 5, TU Stup., irrogando invece in sede di concordato una pena riferita alla fattispecie più grave, ossia quella prevista dall'art. 73, co. 4, TU Stup.„ non corrispondente al contenuto dell'accordo; Ritenuto che tale motivo è palesemente inammissibile e, in quanto tale può essere deciso senza formalità ex art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis, c.p.p. (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 - dep. 08/10/2019, Rv. 277196, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo); Ritenuto, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 Il Consi iere estensore Il Presidente Alesio &cella Vito Di Nicola DEPOSITATO IN CAN E