Ordinanza — n. 16693/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACCIOLO EMANUELE nato a ROMA il 06/10/1977 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato in considerazione del fatto che l'imputato, contrariamente alle allegazioni, ha già riportato due condanne per il reato di furto e ha già ottenuto una volta il beneficio della sospensione condizionale, elementi ostativi al riconoscimento del menzionato beneficio, ostandovi la previsione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 cod. pen. (Sez. 4, n. 47512 del 30/11/2011, Rv. 251745 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16693/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 164, comma secondo, n. 1 cod. pen. (Sez. 4, n. 47512 del 30/11/2011, Rv. 251745 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACCIOLO EMANUELE nato a ROMA il 06/10/1977 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato in considerazione del fatto che l'imputato, contrariamente alle allegazioni, ha già riportato due condanne per il reato di furto e ha già ottenuto una volta il beneficio della sospensione condizionale, elementi ostativi al riconoscimento del menzionato beneficio, ostandovi la previsione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 cod. pen. (Sez. 4, n. 47512 del 30/11/2011, Rv. 251745 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il Consigi r tensore Il Presidente