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Ordinanza — n. 16691/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16691/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite the specific grounds required by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant merely complained about the lack of motivation regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure and a generic error in legal qualification without detailing how the facts fit the statutory exceptions. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the strict admissibility criteria for appeals against preliminary investigation decisions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against decisions under Article 444 c.p.p. are admissible only for specific grounds; generic complaints regarding motivation or legal qualification without precise connection to the law render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Article 448 c.p.p. grounds Preliminary investigation decision Legal qualification error Procedural motivation defect commisurazione della pena per stupefacenti sanzione penale dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 c.p.p.
Con sentenza del 12/10/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi applicava a Vincenzo Preste - ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
- la pena di quattro anni, otto mesi di reclusione e 30mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 12/10/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi applicava a Vincenzo Preste - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché erronea qualificazione giuridica del fatto.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTE VINCENZO nato a SAN DONACI il 23/04/1974 avverso la sentenza del 12/10/2021 del GIP TRIBUNALE di BRINDISI-1~3v—aso -711 - udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/10/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi applicava a Vincenzo Preste - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di quattro anni, otto mesi di reclusione e 30mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché erronea qualificazione giuridica del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.

3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto:

a) l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie;

b) l'errore di qualificazione giuridica del fatto, che, tuttavia, si esaurisce in una generica doglianza per la mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Senza spiegare, peraltro, come la detenzione di oltre 2,1 chili di cocaina potesse esser giudicata un fatto di lieve entità.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il