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Ordinanza — n. 16686/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16686/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16686/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBINI FAUSTO nato a CASCINA il 30/01/1943 avverso la sentenza del 07/11/2014 del TRIBUNALE di LIVORNO Idato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile. L'avv. Ilaria Elena Bartoli, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che" alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16686/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza difetto di legittimazione del ministero pubblico cancellazione dall'albo avvocati ammissione all'avvocatura allegazioni insufficientemente motivate professioni giudiziarie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBINI FAUSTO nato a CASCINA il 30/01/1943 avverso la sentenza del 07/11/2014 del TRIBUNALE di LIVORNO Idato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile. L'avv. Ilaria Elena Bartoli, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che" alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 ens