Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding sentencing and legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the first-instance judgment for lack of motivation under Article 129 and alleged erroneous legal qualification of the facts. The court ruled that such arguments are inadmissible when they are manifestly unfounded or lack deducibility, as the alleged errors do not constitute manifest error requiring cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals challenging sentencing or legal qualification are inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or lack deducibility, as the right to appeal for legal error is limited to cases of manifest error.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO COSIMO nato a OSTUNI il 16/05/1963 avverso la sentenza del 07/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI4et-e-E"Vid3ereMeigemtit- udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 7.10.2021, il GUP/tribunale di Brindisi, in esito alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., applicava a PINTO COSIMO la pena di 4 anni di reclusione ed euro 20.000 di multa, con il concorso di attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva e applicata la diminuente di rito, con confisca della somma di denaro e dello stupefacente in sequestro, ordinandone la distruzione, per il reato continuato di detenzione illecita a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina ex art. 73, TU Stup.;
Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia vizio di motivazione, in relazione alla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129, c.p.p. ed in relazione alla qualificazione giuridica del fatto; Ritenuto che tale motivo è palesemente inammissibile e, in quanto tale può essere deciso senza formalità ex art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-is, c.p.p. (cfr., tra le tante, quanto al vizio motivazionale afferente all'art. 129, c.p.p.:Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Rv. 272014; nel senso, poi, che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, circostanza non ravvisabile nel caso in esame:
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 - dep. 16/04/2021, Rv. 281116); Ritenuto, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 Il Consigli re estensore Il Presidente Alessi r ella Vito Di Nicola Vt-L, DEPOSI