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Ordinanza — n. 16680/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16680/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16680/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ITALIANO MASSIMO nato a MESAGNE il 09/06/1995 avverso la sentenza del 05/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI•Stto avviso 311C parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 5.10.2021, il GUP/tribunale di Brindisi, in esito alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., applicava a ITALIANO MASSIMO la pena di 2 anni di reclusione ed euro 6.000 di multa, applicata la contestata recidiva e la diminuente di rito, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato di detenzione illecita a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo marijuana ex art. 73, co. 4, TU Stup.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16680/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 - dep. 16/04/2021, Rv. 281116); Ritenuto, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena pena massima consumo di canapa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ITALIANO MASSIMO nato a MESAGNE il 09/06/1995 avverso la sentenza del 05/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI•Stto avviso 311C parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 5.10.2021, il GUP/tribunale di Brindisi, in esito alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., applicava a ITALIANO MASSIMO la pena di 2 anni di reclusione ed euro 6.000 di multa, applicata la contestata recidiva e la diminuente di rito, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato di detenzione illecita a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo marijuana ex art. 73, co. 4, TU Stup.;

Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia vizio di motivazione, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto; Ritenuto che tale motivo è palesemente inammissibile e, in quanto tale può essere deciso senza formalità ex art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-is, c.p.p. (cfr., tra le tante, nel senso che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, circostanza non ravvisabile nel caso in esame:

Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 - dep. 16/04/2021, Rv. 281116); Ritenuto, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 Il Consig ere estensore Il Presidente AlessjotsSrcella Vito Di Nicola DEPOSITATO IN CA