Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding confiscation due to insufficient evidence of funds' origin.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision to confiscate funds was properly motivated. The trial court found the defendant failed to justify the source of the money, noting it was disproportionate to his declared unemployment and contradicted by the lack of documentary evidence for his explanations. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the fines fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 240-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the lower court's decision is adequately motivated by concrete evidence showing the defendant failed to justify the origin of funds, rendering the confiscation lawful and the appeal without merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLA) ENTONI nato il 31/01/1979 avverso la sentenza del 19/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOklato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/10/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava ad Entoni Mollaj - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni di reclusione e 14mila euro di multa in ordine a reati di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla confisca del denaro, che sarebbe stata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. in assenza dei presupposti di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta del tutto infondato.
4. Motivando proprio il punto in oggetto, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente non aveva giustificato adeguatamente la provenienza della somma, e che questa risultava sproporzionata rispetto al reddito; sia l'imputato che la compagna, infatti, avevano dichiarato di esser disoccupati. Ancora, la sentenza ha sottolineato che il Mollaj aveva riferito il denaro in parte ad un'amica della sua compagna, in parte a quest'ultima come ricavo dalla vendita di un'auto, ma entrambe le versioni non avevano trovato alcun riscontro documentale, oltre ad esser contraddette dal fatto che l'asserita amica - tale Alida Danushi - non era presente al momento della perquisizione.
5. Ne risulta, dunque, una motivazione del tutto adeguata, fondata su concreti elementi in atti e non manifestamente illogica; come tale, non censurabile.
6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il igliere estenso