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Ordinanza — n. 16676/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge to recidivism reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16676/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's reasoning on recidivism was logical and congruous. The appellant argued the recidivism finding was flawed, but the court noted the defendant had reoffended with a specific, substantial illegal act involving cocaine transport, demonstrating increased social danger rather than reduced capacity. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is logical and congruous, and the appellant has not shown they acted without fault in determining the cause of inadmissibility.

Parole chiave

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recidivism reasoning inadmissible appeal manifestly unfounded social danger procedural costs penalty fund Cassation appeal reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Con sentenza del 17/5/2021, la Corte di appello di Perugia confermava la pronuncia emessa 1'8/7/2020 dal Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Terni, con la quale Massimo Ragno era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGNO MASSIMO nato a ROMA il 05/12/1985 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/5/2021, la Corte di appello di Perugia confermava la pronuncia emessa 1'8/7/2020 dal Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Terni, con la quale Massimo Ragno era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di quattro anni di reclusione e 18mila euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo alla recidiva, che sarebbe stata riconosciuta con motivazione censurabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; la Corte di appello, pronunciandosi sul punto, ha infatti steso una motivazione del tutto congrua e logica, priva del vizio denunciato e, dunque, non censurabile.

4. In particolare, la sentenza ha sottolineato che il Ragno - già condannato in via definitiva per concorso in un'altra fattispecie ex art. 73 citato - aveva riproposto un'azione illecita specifica, "del tutto rigogliosa", essendosi prestato al trasporto di oltre mezzo chilo di cocaina da Roma a Terni. Questa condotta - in sé pacifica - è stata dunque ritenuta espressione di una capacità a delinquere non certo ridotta a seguito della precedente condanna, ma, anzi, rinvigorita dai contatti con ambienti malavitosi capitolini, tali da evidenziare una florida ed accresciuta pericolosità sociale del ricorrente, anche alla luce del quantitativo di cocaina trasportato.

5. L'impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 Il sigliere estensore Il Presidente oni Vito Di Nicola