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Ordinanza — n. 16674/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding the legal requirements for recognizing cooperation under Art. 73 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16674/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity concerning the legal requirements for recognizing cooperation under Article 73, paragraph 7, of D.P.R. 309/1990. The appellant argued for the recognition of a specific circumstance, but the Court noted that the lower court had already rejected the generic nature of the complaint and found no normative prerequisites met. The decision rests on the established principle that mere possession of information is insufficient; such information must enable a useful investigative result and provide a direct contribution to preventing further criminal consequences.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; The appeal is inadmissible if it lacks specificity regarding the statutory requirements for recognizing cooperation, which necessitate that the information provided enables a useful investigative result and directly contributes to preventing further criminal consequences.

Parole chiave

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cooperation recognition DPR 309 1990 investigative utility lack of specificity inadmissible appeal criminal procedure direct contribution inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998
Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, layasekara Gamini, Rv. 264672
Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, layasekara Gamini, Rv. 264672; Sez.
Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R., Rv. 263822
264672; Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R., Rv. 263822; Sez.
Sez. 6, n. 24189 del 27/03/2003, Alesiani, Rv. 225661
263822; Sez. 6, n. 24189 del 27/03/2003, Alesiani, Rv. 225661), contributo che, come congruamente rilevato dalla Corte, nella specie non è stato ravvisato.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLUCCI ANDREA nato a ROMA il 28/04/1979 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della circostanza di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è privo di specificità e non si coniuga con la decisione impugnata che ha rilevato, in primis, che la doglianza svolta nei motivi di appello era generica, e che, comunque, non erano ravvisabili i presupposti normativi in quanto, come è noto, non è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire e di apportare un concreto contributo diretto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e che si traduca in un esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998;

Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, layasekara Gamini, Rv. 264672; Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R., Rv. 263822; Sez. 6, n. 24189 del 27/03/2003, Alesiani, Rv. 225661), contributo che, come congruamente rilevato dalla Corte, nella specie non è stato ravvisato. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022