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Ordinanza — n. 16671/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16671/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16671/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 5/3/2021, la Corte di appello di Bologna, in riforma della pronuncia emessa il 22/9/2020 dal locale Tribunale, riqualificava il fatto ascritto a Bilel Lourni a sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena nei termini del dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16671/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti scemata imputabilità caso poco grave infrazione qualificata LStup responsabilità penale onere della prova

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUMI BILEL nato il 20/08/1990 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/3/2021, la Corte di appello di Bologna, in riforma della pronuncia emessa il 22/9/2020 dal locale Tribunale, riqualificava il fatto ascritto a Bilel Lourni a sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena nei termini del dispositivo.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per carenza di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. La censura, infatti, è priva di un effettivo contenuto e si limita a lamentare una motivazione carente e di mera apparenza; neppure un passo della sentenza, tuttavia, è richiamato, neppure uno degli argomenti sviluppati dalla Corte. Si precisa, inoltre, che il gravame era stato proposto soltanto con riguardo alla fattispecie lieve poi riconosciuta, senza alcuna doglianza in punto di responsabilità; quel che, all'evidenza, rende ancor più manifesta l'inammissibilità del ricorso, privo di un reale oggetto e di un qualsiasi confronto con la motivazione che si vorrebbe impugnare.

5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 libre estensore Il Presidente o Méngoni Vito Di Nicola DEP CS:TATO IN CAN ERI