Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16668/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16668/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16668/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

che avevano rilevato, a fronte dell'emissione di una sola fattura, plurimi versamenti sui conti personali senza alcuna giustificazione della loro provenienza e anche solo della allegazione di costi non contabilizzati, trattasi, in definitiva, di prova logica e non presuntiva. Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché non devoluto nei motivi di appello, peraltro, è pure generico non indicando quali elementi positivi di valutazione oltre alla formale incensuratezza, erano meritevoli di valutazione anche ai fini dell'art. 597 comma 3 cod.proc.pen. Né infine, ricorre una ipotesi di illegalità della pena tenuto conto del calcolo operato e della pur non corretta individuazione del reato più grave. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 597 comma 3 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 16668/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché non devoluto nei motivi di appello, peraltro, è pure generico non indicando quali elementi positivi di valutazione oltre alla formale incensuratezza, erano meritevoli di valutazione anche ai fini dell'art. 597 comma 3 cod.proc.pen. Né infine, ricorre una ipotesi di illegalità della pena tenuto conto del calcolo operato e della pur non corretta individuazione del reato più grave. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
reddito non dichiarato omissione della contabilità irregolarità finanziarie flussi finanziari illeciti detrazioni e rimborsi sostegno finanziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 597 comma 3 cod.proc.pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTONE ANTONIO nato a REGGIO EMILIA il 18/07/1973 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo A) e 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo B), sono meramente riproduttivi della medesima questione in punto utilizzazione delle presunzioni tributarie, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito, il che costituisce causa di inammissibilità. Al riguardo, la sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla scorta di indagini di p.g. (pag.

1) che avevano rilevato, a fronte dell'emissione di una sola fattura, plurimi versamenti sui conti personali senza alcuna giustificazione della loro provenienza e anche solo della allegazione di costi non contabilizzati, trattasi, in definitiva, di prova logica e non presuntiva. Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché non devoluto nei motivi di appello, peraltro, è pure generico non indicando quali elementi positivi di valutazione oltre alla formale incensuratezza, erano meritevoli di valutazione anche ai fini dell'art. 597 comma 3 cod.proc.pen. Né infine, ricorre una ipotesi di illegalità della pena tenuto conto del calcolo operato e della pur non corretta individuazione del reato più grave. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il Consig stensore Il