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Ordinanza — n. 16663/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction citing adequate sentencing justification and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16663/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vincenzo Verde's cassation appeal inadmissible regarding the lack of reasoning in his drug trafficking conviction. The appellate court justified the sentence by noting the defendant's preparatory actions, possession of scales, and lack of employment, which indicated a non-isolated criminal activity. The court found the lower court's reasoning logical and based on concrete evidence, rejecting the claim of insufficient argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the judgment contains adequate and logical reasoning based on concrete evidence, and the appellant cannot demonstrate they acted without fault in proposing the appeal.

Parole chiave

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drug trafficking conviction lack of reasoning appeal inadmissible cassation sentencing justification procedural costs award sanzione penale riduzione della pena riduzione della multa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDE VINCENZO nato a FRATTAMAGGIORE il 13/03/1997 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/2/2021, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 4/7/2019 dal Tribunale di Forlì, con la quale Vincenzo Verde era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di sette mesi di reclusione e 1.100,00 euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando il difetto di motivazione con riguardo alle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. La Corte di appello, pronunciandosi sullo stesso tema (peraltro, unico oggetto di gravame), ha evidenziato che la pena detentiva irrogata era solo di un mese superiore al minimo edittale, e che tale leggero scostamento si giustificava per le modalità esecutive della condotta; il Verde, infatti, aveva già predisposto le singole dosi da spacciare, e le aveva, portate tutte con sé, prevedendo una probabile collocazione sul mercato. Ancora, la sentenza ha valorizzato il fatto che l'imputato detenesse un bilancino, che fosse privo di attività lavorativa, così che l'attività di spaccio - seppure da strada - non poteva considerarsi estemporanea o isolata.

5. Quanto, poi, alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha indicato vari elementi di segno contrario, quali l'ammissione alla messa alla prova poi revocata per le numerose violazioni, l'assenza di un percorso di rivisitazione critica delle proprie scelte ed i molteplici precedenti penali che, sebbene risalenti, "restituiscono comunque un profilo di una persona propensa a tenere comportamenti antigiuridici". Una motivazione del tutto adeguata, logica e fondata su concreti elementi istruttori, dunque, non ravvisandosi affatto la carenza argomentativa lamentata dal ricorso; da dichiarare, quindi, inammissibile.

6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 Il r -40g I iere estensore Il Presidente o Men Vito Di Nicola