Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of merits issues already decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted in a legality proceeding. The appellant argued that the lower court failed to recognize force majeure and violated procedural rules regarding trial extensions, but these issues had already been thoroughly examined and rejected by the appellate court. The Supreme Court ruled that its role is limited to assessing the logical consistency of the lower court's reasoning rather than re-evaluating factual arguments or substantive merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they reproduce grounds already adequately examined and dismissed by the court of first instance or appeal, as the Supreme Court cannot re-examine factual arguments or substitute its own assessment of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALUSTRO CORRADO nato a CENTO il 15/03/1947 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 5.02.2021, la Corte d'appello di Bologna, confermava la sentenza 15.10.2019 del tribunale di Ferrara, appellata da SALUSTRO CORRADO, che lo aveva ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 10- ter, d. Igs. n. 74 del 2000, in relazione al periodo di imposta 2012, con condanna dello stesso alla pena di mesi 6 di reclusione, con il concorso di attenuanti generiche, e con il riconoscimento dei doppi benefici, oltre alle pene accessorie di legge, commesso secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione; Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia:
1) con il primo motivo, il vizio di motivazionale quanto al mancato riconoscimento della scriminante dell'aver commesso il fatto per causa di forza maggiore ex art. 45, c.p.;
2) con il secondo motivo, il vizio di violazione della legge processuale in relazione all'art. 525, co. 2, c.p.p., in relazione alla decisione emessa all'ud. 22.03.2019, sull'istanza di rinvio ex art. 13, d. Igs. n. 74 del 2000, e correlato vizio motivazionale, con riferimento all'ordinanza emessa all'ud. 22.02.2017 con cui è stata rigettata l'istanza di rinvio ex art. 13, d. Igs. n. 74 del 2000; Letta la memoria successivamente depositata dalla difesa datata 1°Finarzo 2022, con cui si chiede di non dichiarare l'inammissibilità del ricorso, rimettendo gli atti al Presidente della Corte per la fissazione del ricorso nelle forme ordinarie;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si v., in particolare, quanto al primo motivo, circa la questione della crisi di liquidità, quanto argomentato al punto 6 della sentenza impugnata, in cui il giudice di appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte sul tema, hanno sottolineato l'inconsistenza delle argomentazioni difensive circa l'asserita inesigibilità della condotta sulla base delle vicende pregresse che avevano riguardato la società - ossia la "gigantesca truffa" di cui la stessa risulterebbe essere stata vittima -, atteso che si sarebbe trattato per la Corte di una scelta di politica imprenditoriale adottata proprio allo scopo di fronteggiare una crisi di liquidità già presente, richiamando a tal fine quanto affermato all'ud. 15.10.2019 dal c.t. della difesa in cui lo stesso consulente aveva affermato che la società "aveva già una crisi di liquidità dovuta a molteplici fattori", affermazione, questa, che rende quindi del tutto ultronea e, allo stesso tempo, irrilevante, la questione relativa al non aver il ricorrente dato prova dell'utilizzo del proprio patrimonio personale per far fronte al debito, su cui il ricorso si sofferma lungamente);
Ritenuto che si tratta comunque di motivi manifestamente infondati, sia perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (v., quanto all'irrilevanza della crisi di liquidità, soprattutto in costanza di pagamento ai dipendenti del proprio trattamento salariale, come avvenuto nel caso di specie: Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Rv. 263128), sia in quanto afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra non solo essere esistente, ma anche connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei fatti probatori, valutazioni operate nella sentenza impugnata che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno del giudizio finale, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell'apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici; ritenuto, infine, quanto alle questioni oggetto del secondo motivo, che le eccezioni processuali relative sia al diniego del rinvio all'ud. 22.03.2019 che all'ud. 22.02.20217, sono state già oggetto di puntuale disamina da parte dei giudici territoriali, ed adeguatamente confutate dalla sentenza impugnata, con argomenti immuni dai denunciati vizi (si v., in particolare, i punti 1, 2 e 3 della sentenza impugnata, circa l'asserita violazione dell'art. 525, co. 2, c.p.p. per mancata rinnovazione degli atti preliminari e l'applicabilità una sola volta della "proroga" prevista dall'art. 13, d.
Igs. n. 74 del 2000, ciò che rende(va) corretta la celebrazione dell'ud. 22.03.2019, tenuto peraltro conto del momento in cui l'istanza di rinvio era stata formalizzata, intervenuta a distanza di due anni da quando la prima proroga era stata richiesta, ossia l'ud. 22.02.2017; si v., ancora, il punto 5 dell'impugnata sentenza, quanto all'ulteriore eccezione relativa all'asserita nullità dell'ordinanza emessa all'ud. 22.02.2017, in cui i giudici di appello chiariscono, ancora una volta con argomentazioni scevre da illogicità manifeste, le ragioni per le quali era da ritenersi corretta la decisione assunta dal giudice di negare l'ulteriore proroga ex art. 13, co. 3, d.
Igs. n. 74 del 2000); Ritenuto, conclusivamente, che alla dichiarazione di inarnmissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, lì 18 marzo 2022 Il Consigli re estensore Il Presidente Ale