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Ordinanza — n. 16661/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16661/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Purello Giampiero inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Purello argued that the lower court violated the law regarding the interpretation of Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Statute, claiming the evidence was misread. The court rejected these claims as mere expressions of dissatisfaction with the factual findings, which were already thoroughly examined and correctly reasoned by the appellate judges.

Regesto Legislator

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Art. 73, co. 5, TU Stup.; Appeals based solely on factual complaints or mere expressions of dissatisfaction without specific legal grounds or identified errors in the reasoning are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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drug trafficking statute inadmissible appeal factual complaints cassation review legal reasoning procedural economy court costs imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, co. 5, TU Stup.
2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 27.05.2021, la Corte d'appello di Palermo, confermava la sentenza 1.02.20219 del tribunale di Marsala, appellata da PURELLO GIAMPIERO, che lo aveva ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, co.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURELLO GIAMPIERO nato a MARSALA il 17/09/1982 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; t Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 27.05.2021, la Corte d'appello di Palermo, confermava la sentenza 1.02.20219 del tribunale di Marsala, appellata da PURELLO GIAMPIERO, che lo aveva ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup., con condanna dello stesso alla pena di mesi 6, gg. 20 di reclusione ed euro 1222,00 di multa, applicata la diminuente di rito, oltre alla confisca ed alla distruzione dello stupefacente, commesso secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione;

Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia il vizio di violazione di legge, con il correlato vizio motivazionale, in relazione all'art. 73, co. 5, TU Stup.; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e volti a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, pagg. 2/3 dell'impugnata sentenza, in cui i giudici di appello, si soffermano specificamente sulla questione della asserita destinazione ad uso personale della sostanza, pervenendo alla conclusione della destinazione della sostanza alla cessione a terzi sulla base di un razionale impianto argomentativo, non intaccato nemmeno superficialmente dalle critiche, pedissequamente reiterate in sede di legittimità, senza alcun apprezzabile elemento di novità critica);

Ritenuto che si tratta comunque di motivi manifestamente infondati, in quanto afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra non solo essere esistente, ma anche connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei fatti probatori, valutazioni operate nella sentenza impugnata che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia motivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno del giudizio finale, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell'apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici;

Ritenuto, conclusivamente, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 Il Consig ',ere estensore Il Presidente Ales i arcell