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Ordinanza — n. 16659/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific motivation regarding criminal liability due to generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16659/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were generic and lacked any reference to the specific facts or the lower court's reasoning. The appellant failed to cite even a single passage from the second-instance judgment, rendering the complaint applicable to any conviction rather than this specific case. Consequently, the court ruled that the appellant was not negligent in failing to meet the admissibility requirements under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 111 c.p.; A cassation appeal is inadmissible if it consists of generic and abstract assertions devoid of any reference to the specific case or the judgment under review, thereby failing to demonstrate that the party was not negligent in the determination of the cause of inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific motivation generic arguments criminal appeal negligence in admissibility Article 616 Code of Criminal Procedure reato grave di stupefacenti dipendenza da sostanze sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 111 c.p.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARINO MARCO nato a TARANTO il 24/07/1995 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/6/2021, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto confermava la pronuncia emessa il 5/2/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale Marco Guarino era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di un anno, sei mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per difetto di motivazione in punto di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. L'atto, invero, si esaurisce in una serie di affermazioni generiche, astratte, prive di qualunque riferimento al caso specifico e alla sentenza di merito che sullo stesso si è pronunciata, della quale, infatti, non è citato neppure un passaggio. Un ricorso, dunque, riferibile a qualunque sentenza di condanna, su qualunque reato, con argomento apparente da dichiarare inammissibile.

5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 Il. ìgliere est ore Il Presidente la) Men Vito Di Nicola DEPOSITATO IN CANC