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Ordinanza — n. 16656/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16656/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16656/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENSON ALEX nato il 31/08/1970 avverso la sentenza del 06/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SANTA MARIA CAPUA VETEREper) -avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16656/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame il ricorrente ha genericamente dedotto la nullità della sentenza per mancata traduzione della stessa nella lingua conosciuta dall'imputato. Peraltro, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art.613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02).

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale contravvenzione per violazione edilizia spese di ristrutturazione procedura di infrazione deduzione delle spese di manutenzione di immobili violazione delle distanze legali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENSON ALEX nato il 31/08/1970 avverso la sentenza del 06/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SANTA MARIA CAPUA VETEREper) -avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha genericamente dedotto la nullità della sentenza per mancata traduzione della stessa nella lingua conosciuta dall'imputato. Peraltro, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art.613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 20