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Ordinanza — n. 16654/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns abstract non-punishment grounds outside statutory review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16654/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defendant's complaint regarding the lack of motivation for applying a cause of non-punishment fell outside the specific grounds permitted for review under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The defendant argued that the lower court failed to explain why the statutory cause of non-punishment in Article 129 of the Code of Criminal Procedure did not apply, but the Court found this a generic grievance unrelated to the express will of the accused or legal qualification errors. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The cassation appeal against a decision applying Article 444 of the Code of Criminal Procedure is admissible only for specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the decision, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; complaints regarding the abstract configurability of causes of non-punishment under Article 129 are inadmissible as they do not fall within these statutory limits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility cause of non-punishment Article 444 Code of Criminal Procedure Article 129 Code of Criminal Procedure procedural motivation requirements statutory grounds for review fine fund payment reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 c.p.p.
Con sentenza del 27/4/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza applicava a Salah Sahraoui — ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di Motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 27/4/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza applicava a Salah Sahraoui — ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di Motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAHRAOUI SALAH nato il 24/01/1987 avverso la sentenza del 27/04/2021 del GIP TRIBUNALE di VICENZA[dato avviso alle parti;_ . udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/4/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza applicava a Salah Sahraoui — ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. — la pena di un anno, tre mesi di reclusione e tremila euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di Motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.

3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura — questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro