Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation not covered by specific statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the lack of motivation was too generic. The appellant argued the lower court failed to justify the finding of responsibility, but this did not align with the specific grounds permitted for appeals against preliminary investigation decisions. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required legal basis and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against decisions under Art. 444 c.p.p. are strictly limited to specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between request and decision, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; generic complaints about the motivation of the finding of guilt do not satisfy these requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESSITORE NICOLINA nato a AVERSA il 29/05/1979 avverso la sentenza del 21/09/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/9/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord applicava a Nicolina Tessitore - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di due anni, otto mesi di reclusione ed 11.555,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, lamentando l'assenza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto, in termini generici, il giudizio di colpevolezza formulato con la sentenza.
4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il Co1i1iere estensore I