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Ordinanza — n. 16651/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation not covered by specific statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16651/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the lack of motivation was too generic. The appellant argued the lower court failed to justify the finding of responsibility, but this did not align with the specific grounds permitted for appeals against preliminary investigation decisions. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required legal basis and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against decisions under Art. 444 c.p.p. are strictly limited to specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between request and decision, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; generic complaints about the motivation of the finding of guilt do not satisfy these requirements.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of motivation generic preliminary investigation decision Art 444 c.p.p. appeal grounds procedural costs order commisurazione della pena per stupefacenti sanzioni penali pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 c.p.p.
Con sentenza del 21/9/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord applicava a Nicolina Tessitore - ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 21/9/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord applicava a Nicolina Tessitore - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESSITORE NICOLINA nato a AVERSA il 29/05/1979 avverso la sentenza del 21/09/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/9/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord applicava a Nicolina Tessitore - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di due anni, otto mesi di reclusione ed 11.555,00 euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, lamentando l'assenza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.

3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto, in termini generici, il giudizio di colpevolezza formulato con la sentenza.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il Co1i1iere estensore I