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Ordinanza — n. 16650/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns only the amount of the sentence, not statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16650/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Dora De Martino inadmissible. The appellant argued that the general mitigating circumstances were not reduced to the maximum permitted level, but the appeal concerned solely the quantity of the sentence rather than specific statutory grounds. The court ruled that such complaints fall outside the limited scope of admissible appeals under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences under Article 444 c.p.p. are admissible only for specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; appeals concerning merely the amount of the penalty are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility general mitigating circumstances Article 448 c.p.p. sentence quantity complaint Cassa delle ammende commisurazione della pena per stupefacenti sanzioni penali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 c.p.p.
Con sentenza del 6/10/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava a Dora De Martino — ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 6/10/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava a Dora De Martino — ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO DORA nato a NAPOLI il 07/11/1979 avverso la sentenza del 06/10/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6/10/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava a Dora De Martino — ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. — la pena di tre anni, quattro mesi di reclusione e 20mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando che la riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche non sarebbe stata disposta nella misura massima consentita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.

3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura — questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'entità della pena (anche per riconosciute circostanze attenuanti generiche), peraltro applicata negli esatti termini proposti dalla ricorrente.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 igliere estens