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Ordinanza — n. 16648/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific statutory grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16648/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alessandro Carbone inadmissible. The appellant argued a lack of motivation regarding his criminal responsibility, but the court found this ground did not fall within the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a judgment rendered under Article 444 of the Code of Criminal Procedure is admissible only for specific statutory grounds; a generic complaint regarding the lack of motivation on criminal responsibility does not qualify, rendering the appeal inadmissible and subjecting the appellant to costs.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 448 c.p.p. exceptions Article 444 c.p.p. judgments lack of motivation defense criminal responsibility grounds sanzione penale sanzioni pecuniarie risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 3/6/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava ad Alessandro Carbone - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE ALESSANDRO nato a ROMA il 31/05/1995 avverso la sentenza del 03/06/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle partii/ udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3/6/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava ad Alessandro Carbone - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di cinque anni di reclusione e 20mila euro di multa in ordine ai numerosi reati di cui alla rubrica.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione in punto di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.

3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto un astratto vizio motivazionale in punto di responsabilità.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il "1-1- )gliere es bsore Il Pre