Italian Court dismisses appeal against sentencing order for sexual offenses as inadmissible due to procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the sentencing order inadmissible without formalities. The lower court had convicted the defendant of sexual offenses, and the defense argued the sentencing decision contained a motivation defect. The court rejected this claim as manifestly unfounded under specific procedural rules applicable to appeals filed after August 2017, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentencing orders filed after August 3, 2017, are inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or deducible, allowing the court to decide without formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KADDOUMI JABRAN nato il 18/10/1994 avverso la sentenza del 19/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAtieter-emmaite-e4~, udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; Lette le linee guida condivise sulla motivazione delle ordinanze della Settima sezione penale (Cass., prot. 2122 dell'Il febbraio 2022); Rilevato che con sentenza 19.10.2021, il tribunale di Pavia, in esito alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p., applicava a KADDOUMI JABRAN la pena di 4 anni di reclusione ed euro 18.000 di multa, con la diminuente di rito, per il reato di cui all'art. 73, TU Stup., con confisca del denaro in sequestro e distruzione di quant'altro sottoposto a vincolo cautelare;
Letto il ricorso proposto dal difensore con cui si denuncia vizio di motivazione della sentenza di applicazione della pena; Ritenuto che tale motivo è palesemente inammissibile e, in quanto tale può essere deciso senza formalità ex art. 610, comma 5-bis c.p.p., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-is, c.p.p. (cfr., tra le tante: Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Rv. 272014; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019 - dep. 24/09/2019, Rv. 277102);
Ritenuto, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 2022 Il Consi 'ere estensore Il Presidente Ales a cella Vito Di Nicola . , DEPO