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Ordinanza — n. 16645/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16645/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16645/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGRESTI EDOARDO nato a BIELLA il 30/11/1995 avverso la sentenza del 29/06/2021 del GIP TRIBUNALE di SONDRIO(dato avviso alle parti,) : udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod.pen, art. 61 bis cod.pen; Ordinanza — n. 16645/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto la mancata corrispondenza tra le condizioni della richiesta e la sentenza impugnata, mancata correlazione che non sussiste tenuto conto che la richiesta e la sentenza ha ritenuto il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. in misura equivalente alle circostanze aggravanti diverse dall'art. 61 bis cod.pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese notifica tardiva dei difetti eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro disdetta tardiva ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod.pen
Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto la mancata corrispondenza tra le condizioni della richiesta e la sentenza impugnata, mancata correlazione che non sussiste tenuto conto che la richiesta e la sentenza ha ritenuto il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.
art. 61 bis cod.pen
in misura equivalente alle circostanze aggravanti diverse dall'art. 61 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGRESTI EDOARDO nato a BIELLA il 30/11/1995 avverso la sentenza del 29/06/2021 del GIP TRIBUNALE di SONDRIO(dato avviso alle parti,) : udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto la mancata corrispondenza tra le condizioni della richiesta e la sentenza impugnata, mancata correlazione che non sussiste tenuto conto che la richiesta e la sentenza ha ritenuto il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. in misura equivalente alle circostanze aggravanti diverse dall'art. 61 bis cod.pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il Consi stensore Il Pre