Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16642/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court declares appeals inadmissible due to lack of specific grounds and procedural waiver of responsibility claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16642/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeals by Rosi, Vincenzo Sarnelli, and Salvatore Sarnelli inadmissible. Rosi and Salvatore Sarnelli argued for a lack of specific reasoning regarding their responsibility, while Vincenzo Sarnelli contested the internal continuation of the sentence. The court ruled that Vincenzo had waived his responsibility claim by agreeing to the penalty under Article 599-bis, and the others failed to provide specific references to the appellate judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentences on party request or under Art. 599-bis are inadmissible; specific grounds are required for cassation appeals.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity waiver of responsibility internal continuation procedural waiver imputazione per reati di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis, comma 1 cod. proc. pen.
Con sentenza del 7/6/2021, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 9/12/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, rideterminava la pena quanto a Vincenzo Sarnelli e Francesco Borgo, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, n'ella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 7/6/2021, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 9/12/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, rideterminava la pena quanto a Vincenzo Sarnelli e Francesco Borgo, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, n'ella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROSI ALESSANDRO nato a ROMA il 20/12/1991 SARNELLI VINCENZO nato a NAPOLI il 16/04/1992 SARNELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 12/07/1970 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/6/2021, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 9/12/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, rideterminava la pena quanto a Vincenzo Sarnelli e Francesco Borgo, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., oltre che nei confronti di Salvatore Sarnelli ed Alessandro Rosi.

2. Propongono ricorso per cassazione i due Sarnelli e Rosi, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Rosi e Salvatore Sarnelli lamentano l'assoluta mancanza di motivazione in punto di responsabilità, fondata solo su indizi privi di forza inducente; la colpevolezza sarebbe stata affermata con argomenti generici, aleatori e non esaustivi, in assenza di riscontri. Vincenzo Sarnelli contesta la riconosciuta continuazione interna (per cessione di cocaina e hashish), in assenza di contestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso di Vincenzo Sarnelli è inammissibile.

4. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

5. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da Vincenzo Sarnelli, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame. Con implicita rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede, in punto di continuazione.

6. I ricorsi di Rosi e di Salvatore Sarnelli risultano del pari inammissibili, per assoluto difetto di specificità. Le violazioni di legge ed i vizi motivazionali lamentati, infatti, si esauriscono in una serie di affermazioni tanto corrette in linea astratta, quanto prive di ogni riferimento alla vicenda concreta e, soprattutto, alla sentenza che si intende impugnare, della quale non è richiamato neppure un passo, neppure una considerazione. Le impugnazioni in esame, dunque, appaiono riferibili ad una qualunque pronuncia di condanna, per un qualunque reato, e non si confrontano affatto con la motivazione stesa dalla Corte di appello, che - richiamata diffusamente la giurisprudenza in materia di indizi - ha confermato con congruo argomento la responsabilità di entrambi i ricorrenti, rispondendo alle doglianze proposte.

7. I ricorsi, dunque, debbono esser dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, n'ella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 Il Presidente Vito Di