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Sentenza — n. 16636/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16636/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16636/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NORCARO DIEGO nato a NAPOLI il 24/04/1983 PLESA ALESSANDRO nato a TORRE ANNUNZIATA il 28/02/2000 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; ,P( Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui il difensore degli imputati, condannati per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. sulla destinazione dello stupefacente a fini di uso personale è privo di specificità estrinseca e comunque si tratta di violazione di legge non devoluta nel giudizio di appello, limitato al trattamento sanzionatorio. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, art. 129 cod.proc.pen; Sentenza — n. 16636/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 d.P.R. 309/90, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. sulla destinazione dello stupefacente a fini di uso personale è privo di specificità estrinseca e comunque si tratta di violazione di legge non devoluta nel giudizio di appello, limitato al trattamento sanzionatorio. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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produzione tardiva di documenti notifica tardiva dei difetti anticipo spese tardivo dichiarazione fiscale tardiva ritardo ingiustificato ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
art. 129 cod.proc.pen
309/90, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NORCARO DIEGO nato a NAPOLI il 24/04/1983 PLESA ALESSANDRO nato a TORRE ANNUNZIATA il 28/02/2000 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; ,P( Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui il difensore degli imputati, condannati per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. sulla destinazione dello stupefacente a fini di uso personale è privo di specificità estrinseca e comunque si tratta di violazione di legge non devoluta nel giudizio di appello, limitato al trattamento sanzionatorio. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il Consiglr tensore Il Presidente