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Ordinanza — n. 16473/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for seeking new factual assessment on continuity of crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16473/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Cosimo Oronzo Ronnie Conte inadmissible, rejecting his request to recognize the continuity of crimes in the execution phase. The lower court had denied continuity due to the heterogeneous nature of the offenses and the wide temporal span between them. The Supreme Court ruled that the appeal improperly sought a new factual evaluation rather than addressing legal errors, as the facts were already exhaustively examined by the execution judge.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging an execution order based on the non-recognition of criminal continuity is inadmissible if it merely requests a new factual assessment of circumstances already evaluated by the execution judge.

Parole chiave

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continuity of crimes execution phase inadmissible appeal new factual assessment criminal program heterogeneous offenses temporal span concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Taranto, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Cosimo Oronzo Ronnie Conte, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Taranto, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Cosimo Oronzo Ronnie Conte, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE COSIMO ORONZO RONNIE nato a MESAGNE il 27/06/1986 avverso l'ordinanza del 01/12/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Taranto, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Cosimo Oronzo Ronnie Conte, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-4 del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi e l'ampiezza dell'arco temporale oggetto di vaglio. Avverso questa ordinanza Cosimo Oronzo Ronnie Conte, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte.

Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione tarantino, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esistente tra le condotte illecite di cui si assumeva la preordinazione criminosa, attestata dalla contiguità spaziale e temporale dei reati presupposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Cosimo Oronzo Ronnie Conte è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto che già erano state vagliate dal Tribunale di Taranto. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato le condotte illecite presupposte, escludendo che i vari reati si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di Conte, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i reati oggetto di vaglio esecutivo.

Si consideri, in proposito, che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità dei delitti di cui si controverte - attestata dal fatto che tali condotte riguardavano le fattispecie di cui agli artt. 368, 609-bis, 609-ter, 612- bis, 640 cod. pen. - e dell'ampiezza dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi, compreso tra il 30/10/2014 e 1'01/10/2016, che impedivano di ipotizzare un programma connotato da unitarietà.

A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, come nel caso di Conte, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al soddisfacimento di esigenze favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01;

Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Cosimo Oronzo Ronnie Conte deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Alrdro Centonze Stefa o Mogini /