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Ordinanza — n. 16470/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented appellant failed to use a registered defense lawyer after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16470/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Elio Amato inadmissible de plano. The appellant attempted to submit the petition personally, but the law changed in August 2017 to require all appeals to be signed by registered defense lawyers. The court ruled that because the appeal was filed after this date without a lawyer, it violated mandatory procedural requirements and must be rejected immediately.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after the 2017 reform are inadmissible unless signed by a registered defense lawyer.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility unrepresented appellant mandatory defense lawyer procedural law reform de plano rejection patrocinio obbligatorio diritto a un difensore spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ELIO nato a NAPOLI il 26/02/1972 avverso l'ordinanza del 09/09/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avvis,9,1le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione in esame è stato proposto personalmente da Elio Amato e sottoscritto il 17/09/2020. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 04/08/2017, datai dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Elio Amato deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Alestniro Centonze Stfnofr19gini , DEPOSaATO IN cAr4.c LERIA