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Ordinanza — n. 16467/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against revocation of home detention due to new crimes and lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16467/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Chakir Bilala inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bilala argued that the Tribunal of Surveillance erred in revoking his home detention by ignoring his rehabilitative progress and minimizing the value of his violations. The court rejected this, noting the appeal sought a re-evaluation of facts already properly assessed based on new evidence of his arrest for escape and drunk driving.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when it does not identify specific grounds for censure but instead attempts to provoke a re-evaluation of prerequisites for revoking a benefit, which must be assessed based on current procedural elements and acquired information.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility benefit of home detention revocation of probation lack of specific grounds court costs and fine revoca del permesso di dimora abbandono del procedimento penale restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILALA CHAKIR nato il 01/03/1991 avverso l'ordinanza del 22/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona, ratificando il provvedimento di sospensione, disponeva la revoca del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, che era stato precedentemente concesso a Chakir Bilala, per la pena detentiva che il condannato doveva scontare. Avverso questa ordinanza Chakir Bilala, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario precedentemente concesso, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona, con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo intrapreso proficuamente dal condannato e dell'effettivo disvalore delle violazioni che gli venivano contestate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Chakir Bilala è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, precedentemente concesso al condannato, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona in conformità delle emergenze processuali e delle informazioni acquisite. Nell'ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli elementi processuali risultanti agli atti, cori una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che Chakir Bilala, il 31/08/2021, era stato arrestato nella flagranza dei reati di evasione e guida in stato di ebbrezza.

Tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi e della gravità della vicenda nella quale Chakir Bilala risultava coinvolto, il Tribunale di sorveglianza di Ancona, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato, evidenziava che il condannato «aveva dimostrato incapacità di fruire responsabilmente della misura alternativa benevolmente concessagli, ponendo in essere condotte che hanno comportato rischio per l'incolumità individuale e collettiva, ciò che preclude assolutamente il ripristino della misura nel medesimo contesto di vita [...]».

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Chakir Bilala deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una^ somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessndro Centonze Stefa gini /-25UyIL DEPOSITATO I