Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16465/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal of appeal on March 1, 2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16465/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the appeal on March 1, 2022. Although the appellant had argued that a hearing held on September 22, 2021, was invalid due to his prior house arrest, the court focused on the procedural withdrawal. The court ruled that the withdrawal constituted a valid cause for inadmissibility under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 lett. d) cod. proc. pen.: The withdrawal of an appeal by the appellant constitutes a cause for inadmissibility of the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure penal appeal procedural defect attitudine all'integrazione liberazione condizionale controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
Questa rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLAFANTE GIANNI nato a GIULIANOVA il 29/05/1975 avverso l'ordinanza del 22/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano stati richiesti da Fabrizio Barlafante, in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, quantificata in un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione.

Avverso questa ordinanza Fabrizio Barlafante, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che l'udienza nella quale era stata pronunciata l'ordinanza censurata, svoltasi davanti al Tribunale di sorveglianza di Ancona il 22/09/2021, era stata celebrata nonostante la condizione di soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, patita per altra causa, dal condannato, che concretizzava un legittimo impedimento a comparire. Deve, infine, rilevarsi che, 1'01/03/2022, perveniva rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Fabrizio Barlafante è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che, 1'01/03/2022, perveniva rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente. Questa rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Fabrizio Barlafante deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente dt Centonze i ogini AlesT DEPOSITATO IN CAN : ERIA oggi, .................