Ordinanza — n. 16459/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTAFA' NICOLAE nato il 08/01/1976 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania, per quanto di interesse ai presenti fini, rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da Nicolae Mustafà, in relazione alla pena residua che doveva scontare, quantificata in due anni, un mese e ventiquattro giorni di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16459/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nicolae Mustafà deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTAFA' NICOLAE nato il 08/01/1976 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania, per quanto di interesse ai presenti fini, rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da Nicolae Mustafà, in relazione alla pena residua che doveva scontare, quantificata in due anni, un mese e ventiquattro giorni di reclusione.
Avverso questa ordinanza Nicolae Mustafà, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del benefico penitenziario invocato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Catania con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali, che non teneva conto della personalità del condannato e del processo rieducativo intrapreso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Nicolae Mustafà è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catania in conformità delle emergenze processuali e delle informazioni acquisite. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, invero, valutava correttamente gli elementi processuali, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio ineccepibile sulla personalità di Nicolae Mustafà, evidenziando che la sua problematica situazione anagrafica e la sua caratura criminale non consentivano di esprimere un giudizio positivo sul percorso rieducativo intrapreso.
Si evidenziava, in particolare, a pagina 1 del provvedimento impugnato, che la «natura e la gravità dei reati per i quali ha riportato le n. 4 condanne cumulate e lo stato di irreperibilità sono sintomatici di un'indole particolarmente incline alla violenza e sopraffazione e depongono sicuramente per la perdurante ed attuale pericolosità sociale del condannato». Tenuto conto di questi univoci indicatori soggettivi, il Tribunale di sorveglianza di Catania evidenziava correttamente l'inidoneità della misura alternativa richiesta da Mustafà ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, che ne imponeva il rigetto.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nicolae Mustafà deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consiglier