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Ordinanza — n. 16454/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking new merit review of PGI revocation decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16454/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal filed by Fabio Grimaldi inadmissible, ruling it focused on manifestly unfounded grounds. Grimaldi argued the lower court's revocation of his suspended sentence violated legal requirements and ignored procedural conditions, but the Court found this sought an impermissible new merit review. Consequently, the appeal was rejected because the revocation was legally mandated by subsequent convictions within the five-year period.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: An appeal challenging a PGI decision revoking a suspended sentence is inadmissible if it merely requests a new evaluation of merits already correctly assessed by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
suspended sentence revocation cassation inadmissibility new merit review five-year period procedural conditions revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 609 cod. proc. pen.
Art. 164, comma 4, cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI FABIO nato a SALERNO il 04/06/1985 avverso l'ordinanza del 11/10/2021 del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale o d i • i ano disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Fabio Grimaldi con la sentenza emessa il 14/06/2019, divenuta irrevocabile il 15/10/2019, sia perché il beneficio era stato concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., sia perché, nel quinquennio successivo, aveva commesso fatti di reato per i quali era stato condannato con decisioni irrevocabili. Avverso questa ordinanza Fabio Grimaldi, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio sospensivo concesso al ricorrente, che erano stati valutati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con un percorso argomentativo incongruo, che non aveva considerato le condizioni processuali nelle quali era stata concessa la misura revocata, che dovevano essere valutate alla luce dei parametri affermati dalle Sezioni Unite in materia di conoscenza di eventuali situazioni preclusive (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Fabio Grimaldi è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito degli elementi processuali che già erano state correttamente vagliati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Fabio Grimaldi con la sentenza emessa ill 14/06/2019, divenuta irrevocabile il 15/10/2019, sia perché il beneficio era stato concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., sia perché, nel quinquennio successivo, aveva commesso fatti di reato per i quali era stato condannato con decisioni irrevocabili.

Ne discende che la revoca della sospensione condizionale della pena conseguiva, per legge, alla circostanza che nel quinquennio dal momento in cui passava in giudicato la prima sentenza il ricorrente aveva commesso altri fatti di reato, per i quali era stato condannato con sentenze irrevocabili, che rendono destituite di fondamento, ancorché prospettate genericamente, le 'censure difensive sulle condizioni processuali nelle quali era stata concessa la misura revocata (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, cit.). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Fabio Grimaldi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Centonze Stefar.• DEPO