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Ordinanza — n. 16452/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for continuance recognition in execution due to lack of factual unity and heterogeneity of crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16452/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to recognize criminal continuance in the execution phase. The appellant argued that his crimes were connected by a permanent affiliation with a mafia clan, but the court found the offenses heterogeneous in time, place, and nature. The decision emphasized that mere membership in a criminal organization does not automatically establish a unified criminal plan required for continuance.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 416-bis c.p.: The court ruled that mere affiliation with a criminal organization is insufficient to establish criminal continuance; a specific, proven unified criminal plan must exist, distinct from a general lifestyle oriented toward crime.

Parole chiave

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criminal continuance execution phase mafia affiliation unified criminal plan heterogeneous offenses inadmissible appeal favor rei revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Romolo Del Villano, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 416-bis c.p.
Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione napoletano, che aveva omesso di considerare la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Romolo Del Villano, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 416-bis cod. pen
Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione napoletano, che aveva omesso di considerare la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL VILLANO ROMOLO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 07/04/1961 avverso l'ordinanza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Romolo Del Villano, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi e l'ampiezza dell'arco temporale oggetto di vaglio, rispetto alle quali non assumeva un rilievo unificante la condanna riportata per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

2. Avverso questa ordinanza Romolo Del Villano, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione napoletano, che aveva omesso di considerare la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 19/06/2015, per l'affiliazione di Del Villano al Clan dei Casalesi, la cui portata unificante derivava dalla natura permanente di tale fattispecie. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Romolo Del Villano è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto che già erano state correttamente vagliate dalla Corte di appello di Napoli. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato le condotte illecite presupposte, escludendo che i vari reati si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di Del Villano, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i comportamenti illeciti di Del Villano, commessi in un lungo arco temporale compreso tra il 2010 e il 2014.

Si consideri che le ipotesi di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preonlinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità delle condotte illecite presupposte, commesse in circostanze di tempo, di luogo e di persona differenti, rispetto alle quali priva di rilievo unificante appare la condanna riportata da Romolo Del Villano per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 19/06/2015, relativa alla sua affiliazione al Clan dei Casalesi.

D'altra parte, identificare l'unicità del disegno criminoso solo con la propensione del condannato ad agire come esponente del sodalizio camorristico nel quale gravitava, porterebbe a ricondurre irragionevolmente tutte le condotte illecite del ricorrente alla sfera di operatività della stessa consorteria, senza il compimento di alcuna verifica sulla genesi dei comportamenti, di volta in volta, considerati. Né potrebbe essere diversamente, atteso che la verifica di tali condotte delittuose non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi o di mere congetture, essendo necessario acquisire la prova che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo invocato siano stati concepiti nell'ambito di un programma unitario.

Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01).

Senza considerare, per altro verso, che, nel caso in cui l'applicazione del vincolo della continuazione venga invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, collegati a un'associazione per delinquere di stampo mafioso, analogamente a quanto prospettato nell'interesse di Romolo Del Villano, occorre tenere conto del fatto che non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari delitti, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso l'appartenenza del soggetto a una specifica consorteria criminale (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01).3.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Romolo Del Villano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere este