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Ordinanza — n. 16450/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented defendant failed to use a qualified lawyer after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16450/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Stefano Grassi inadmissible de plano. The procedural flaw arose because the appeal was submitted personally by the defendant without a qualified lawyer, which became mandatory after August 4, 2017. The court ruled that since the appeal was filed after this legislative change, the defendant's lack of legal representation rendered the act void under the new procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by an unrepresented defendant after the 2017 reform are inadmissible and must be submitted by a qualified lawyer.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility unrepresented defendant qualified lawyer requirement procedural code reform de plano dismissal esame di cassazione procedure di ricorso censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI STEFANO nato a REGGIO EMILIA il 26/09/1969 avverso l'ordinanza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avvJd alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione in esame è stato proposto personalmente da Stefano Grassi e sottoscritto il 10/08/2021. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 04/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Stefano Grassi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Alespndro Centonze Sten Mogini DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 A'20