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Ordinanza — n. 16448/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16448/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16448/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELIU FATJON nato il 06/12/1986 avverso l'ordinanza del 09/10/2020 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di TORINO(dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Con il decreto in epigrafe la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino disponeva la revoca dell'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena emesso nei confronti di Fatjon Deliu il 09/06/2020. Avverso questo decreto Fatjon Deliu, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la revoca dell'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena precedentemente disposto, che era stato emesso senza considerare la sua condizione di irreperibilità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16448/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso questo decreto Fatjon Deliu, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la revoca dell'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena precedentemente disposto, che era stato emesso senza considerare la sua condizione di irreperibilità.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio differimento dell'esecuzione della pena validità dell'esecuzione revisione della sentenza penale ritiro della domanda di revisione ritiro dell'effetto sospensivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELIU FATJON nato il 06/12/1986 avverso l'ordinanza del 09/10/2020 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di TORINO(dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il decreto in epigrafe la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino disponeva la revoca dell'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena emesso nei confronti di Fatjon Deliu il 09/06/2020. Avverso questo decreto Fatjon Deliu, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la revoca dell'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena precedentemente disposto, che era stato emesso senza considerare la sua condizione di irreperibilità.

Deve, tuttavia, evidenziarsi che il decreto in questione non poteva essere autonomamente impugnato davanti alla Corte di cassazione, riguardando un provvedimento che si inseriva nella sequenza procedimentale disciplinata dal combinato disposto degli artt. 655 e 666 cod. proc. pen., per effetto della quale le eventuali censure del condannato andavano sottoposte alla cognizione del giudice dell'esecuzione competente, rappresentato nel caso in esame dal Tribunale di Torino. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Fatjon Deliu deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Alesm,ndro Centonze Stef o ogini DEPOSITATO IN CA . 28