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Ordinanza — n. 16447/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16447/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16447/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCANU FLORIN nato il 15/12/1975 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Il ricorso in esame è stato proposto nell'interesse dell'imputato Florin Mocanu, tramite l'avvocato Vittorio Carlo Rossi, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 17/11/2021, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con cui veniva concordata la pena di cinque anni di reclusione. Tale sentenza, in particolare, veniva pronunciata a seguito dell'impugnazione della decisione di primo grado, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino il 22/03/2021. Il ricorso oggetto di vaglio è incentrato sull'incongruità del percorso motivazionale formulato dalla Corte di appello di Lecce, che veniva censurato, peraltro genericamente, sotto il profilo della qualificazione giuridica dell'ipotesi delittuosa contestata a Florin Mocanu.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16447/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., con cui veniva concordata la pena di cinque anni di reclusione. Tale sentenza, in particolare, veniva pronunciata a seguito dell'impugnazione della decisione di primo grado, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino il 22/03/2021. Il ricorso oggetto di vaglio è incentrato sull'incongruità del percorso motivazionale formulato dalla Corte di appello di Lecce, che veniva censurato, peraltro genericamente, sotto il profilo della qualificazione giuridica dell'ipotesi delittuosa contestata a Florin Mocanu.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali adeguamento della pena sanzioni pecuniarie pene condizionali errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso in esame è stato proposto nell'interesse dell'imputato Florin Mocanu, tramite l'avvocato Vittorio Carlo Rossi, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 17/11/2021, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con cui veniva concordata la pena di cinque anni di reclusione.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCANU FLORIN nato il 15/12/1975 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame è stato proposto nell'interesse dell'imputato Florin Mocanu, tramite l'avvocato Vittorio Carlo Rossi, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 17/11/2021, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con cui veniva concordata la pena di cinque anni di reclusione. Tale sentenza, in particolare, veniva pronunciata a seguito dell'impugnazione della decisione di primo grado, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino il 22/03/2021. Il ricorso oggetto di vaglio è incentrato sull'incongruità del percorso motivazionale formulato dalla Corte di appello di Lecce, che veniva censurato, peraltro genericamente, sotto il profilo della qualificazione giuridica dell'ipotesi delittuosa contestata a Florin Mocanu.

L'impugnazione, quindi, risulta proposta al di fuori dei parametri stabili dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. In questa cornice, nel ribadire l'inammissibilità delle doglianze poste a fondamento del ricorso in esame, ci si deve limitare a richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello Fabio, Rv. 276102-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01).

La declaratoria di inammissibilità del ricorso deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Florin Mocanu deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ro Centonze Stefan