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Ordinanza — n. 16446/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16446/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16446/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC GERMANO nato a PRATO il 12/04/1981 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava la decisione impugnata, emessa dal Tribunale di Macerata il 22/02/2019, con cui Germano Seferovic era stato condannato alla pena di venti giorni di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Civitanova Marche il 03/02/2018. Avverso questa sentenza Germano Seferovic, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive, con cui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione della fattispecie contestata al ricorrente, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, censurata sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16446/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Germano Seferovic deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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atto preparatorio non punibile sanzione penale assenza di persecuzione contravvenzione bagatellare infrazione privilegiata infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC GERMANO nato a PRATO il 12/04/1981 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava la decisione impugnata, emessa dal Tribunale di Macerata il 22/02/2019, con cui Germano Seferovic era stato condannato alla pena di venti giorni di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Civitanova Marche il 03/02/2018. Avverso questa sentenza Germano Seferovic, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive, con cui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione della fattispecie contestata al ricorrente, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, censurata sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Germano Seferovic è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Ancona nel rispetto delle emergenze probatorie.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Ancona, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti dalle Forze dell'Ordine nel corso delle indagini preliminari - che consentivano di accertare la presenza dell'imputato nel territorio del Civitanova Marche, in violazione del foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti - risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.t Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di Seferovic conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita e delle modalità con cui si svolgevano le verifiche investigative dalle quali traeva origine il presente procedimento penale, che consentivano di accertare la violazione da parte del ricorrente delle prescrizioni relative al foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore di Macerata il 21/12/2017.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Germano Seferovic deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigli