Ordinanza — n. 16445/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO STEFANO nato a ACQUI TERME il 14/03/1984 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Asti, condannando Stefano Gallo alla pena di quattro mesi di arresto di 1.000,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato a Cortemilia il 21/11/2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16445/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Stefano Gallo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO STEFANO nato a ACQUI TERME il 14/03/1984 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Asti, condannando Stefano Gallo alla pena di quattro mesi di arresto di 1.000,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato a Cortemilia il 21/11/2017.
Avverso questa sentenza Stefano Gallo, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che non era stata comunicata all'imputato l'ordinanza emessa all'udienza celebrata davanti alla Corte di appello di Torino il 03/03/2020, relativa alla modifica dell'originaria imputazione, atteso che tale provvedimento era stato notificato alla madre dell'imputato, sull'assunto erroneo che la stessa fosse convivente con il ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Stefano Gallo è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo secondo cui non era stata comunicata all'imputato l'ordinanza emessa all'udienza celebrata davanti alla Corte di appello di Torino il 03/03/2020, relativa alla modifica dell'originaria imputazione, risulta destituito di fondamento. Deve, invero, rilevarsi che, secondo quanto attestato dall'ufficiale giudiziario procedente, la notifica dell'ordinanza pronunciata all'udienza celebrata davanti alla Corte di appello di Torino il 03/03/2020 risulta ritualmente notificata nelle mani della madre di Stefano Gallo, che coabitava con l'imputato a Cortemilia, Strada Serole n.
21. Rispetto a tale attestazione non assumono un rilievo decisivo le deduzioni difensive relative alle modalità - stabili ovvero occasionali - con cui il ricorrente e la madre coabitavano nell'immobile in questione, che appaiono irrilevanti ai fini della legittimità della procedura comunicativa in questione. Tale attestazione rende pienamente legittima la procedura comunicativa seguita dall'ufficiale giudiziario procedente, che appare rispettosa della giurisprudenza di questa Corte, correttamente citata nel provvedimento impugnato, secondo cui:
«In materia di notificazione all'imputato non detenuto, ai fini della applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che convivono stabilmente con il destinatario dell'atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovino al momento della notificazione nella sua casa di abitazione, purché le stesse, per la qualifica declinata all'ufficiale giudiziario, rappresentino a quest'ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell'agente notificatore il ragionevole affidamento che l'atto perverrà all'interessato» (Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014, dep. 2015, Currò, Rv. 263177-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 944 del 05/02/2013, 254758-01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Stefano Gallo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore Alesmidro Centonze /Uv-12 DEP