Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds concern sentencing rather than plea agreement validity under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Stelluccio inadmissible because it challenged the sentencing determination rather than the validity of the plea agreement. The defense argued the appellate court's reasoning was incongruous, but the court held that complaints regarding the specific sentence imposed fall outside the permissible scope of a plea agreement appeal. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In plea agreement appeals, only grounds regarding the formation of the party's will, prosecutor's consent, or divergent content are admissible, while complaints about the specific sentencing determination are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLUCCIO FRANCESCO nato a BRINDISI il 03/01/1980 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCE(dato avviso alle partq udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame è stato proposto nell'interesse dell'imputato Francesco Stelluccio, tramite l'avvocato Giuseppe Guastella, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 16/06/2021, con cui veniva concordata la pena di due anni, sei mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Tale sentenza di appello, in particolare, veniva pronunciata a seguito dell'impugnazione della decisione di primo grado, che era stata emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi il 24/09/2020.
Il ricorso oggetto di vaglio è incentrato sull'incongruità del percorso motivazionale formulato dalla Corte di appello di Lecce, che veniva censurato genericamente dalla difesa del ricorrente. L'impugnazione, quindi, risulta proposta al di fuori dei parametri stabili dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. In questa cornice, nel ribadire l'inammissibilità delle doglianze poste a fondamento del ricorso in esame, ci si deve limitare a richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui:
«In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello Fabio, Rv. 276102-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Francesco Stelluccio deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Alesondro