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Ordinanza — n. 16433/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the lawyer lacked qualification to appear before the Court of Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16433/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer representing the client was not authorized to practice before this specific court. The defense argued that the lower court's genetic order should be annulled due to insufficient evidentiary weight, but the Court focused solely on procedural standing. Consequently, the appeal was rejected, and the client was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal before the Court of Cassation is inadmissible if presented by a lawyer not authorized to practice before that court, resulting in a declaration of inadmissibility and liability for costs and fines.

Parole chiave

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unqualified lawyer Cassation appeal procedural standing inadmissible appeal court costs legal qualification patrocinio dinanzi giurisdizione consolare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSORTE GIUSTINO nato a MELFI il 24/01/1961 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA pato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma respingeva il ricorso proposto nell'interesse di Giustino Consorte, avverso il provvedimento cautelare genetico adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, relativo al tentato omicidio ascritto alll'indagato.

Avverso questa ordinanza Giustino Consorte, a mezzo dell'avvocato Marco Caccialupi, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza della gravità del compendio indiziario posto a fondamento dell'ordinanza cautelare genetica, che era stata valutata eludendo integralmente le censure difensive. Queste argomentazioni venivano richiamate con le memorie difensive trasmesse il 07/04/2022, con cui venivano ribadite le ragioni che imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva il Collegio che l'impugnazione è stata proposta dall'avvocato Marco Caccialupi, che è un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ne discende che il ricorso proposto dall'avvocato Marco Caccialupi, risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giustino Consorte deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore ndro Centonze „ , AleT2 DEPOSITATO IN CA