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Ordinanza — n. 16432/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific inferential rule violation and clear argumentative coherence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16432/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it relied on general claims of insufficient reasoning rather than a specific violation of inferential rules. The appellant argued that the appellate court's sentencing was inconsistent with Constitutional Court principles regarding bankruptcy penalties, yet the lower court had already re-examined the case in strict compliance with those binding guidelines. The Supreme Court found the appellate decision logically coherent and fully anchored in the interpretative directives established during the prior annulment with remittal.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely requests a re-examination of the merits without alleging a violation of specific inferential rules, provided the lower court's decision maintains clear argumentative coherence and adheres to binding interpretative guidelines.

Parole chiave

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inadmissible appeal inferential rules argumentative coherence annulment with remittal sentencing guidelines bankruptcy penalties procedural economy durata dell'incapacità lavorativa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 37689 dell'08/07/2014, Dori
Sez. 3, n. 18502 dell'08/10/2014, Gusmeroli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURFARO FRANCESCO nato a ROSARNO il 30/05/1947 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia - pronunciandosi nei confronti dell'imputato Francesco Furfaro, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto il 26/02/2020 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale il 22/01/2018, annullata limitatamente alla quantificazione delle pene accessorie del reato di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.) -, per quanto di interesse ai presenti fini, rideterminava le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare gli uffici direttivi delle imprese nella misura di cinque anni e sei mesi.

2. Avverso questa sentenza di appello Francesco Furfaro, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio dosimetrico formulato nei confronti dell'imputato, censurato per l'incongruità delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare gli uffici direttivi delle imprese, che si ritenevano quantificate in violazione dei principi che erano stati affermati nella sentenza della Corte costituzionale 5 dicembre 2018, n. 222 e apparivano elusive dai parametri ermeneutici affermati in sede di annullamento con rinvio. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Francesco Furfaro è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, ma, postulanclo indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Venezia in conformità dell'annullamento con rinvio disposto il 26/02/2020 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla decisione emessa dalla stessa Corte territoriale il 22/01/2018.

Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 37689 dell'08/07/2014, Dori, Rv. 260327-01; Sez. 3, n. 18502 deli'08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636-01).

La Corte di appello di Venezia, infatti, si pronunciava in conformità dell'annullamento con rinvio disposto il 26/02/2020 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in riferimento alla sentenza di merito presupposta, che imponeva un riesame della vicenda processuale limitato alla quantificazione delle pene accessorie per il reato di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., che doveva essere effettuata nel rispetto dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018. Con tale pronuncia, com'è noto, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui tale norma disponeva «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché prevedere che «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

A tali indicazioni ermeneutiche il Giudice del rinvio veneziano si conformava correttamente, rideterminando in cinque anni e sei mesi le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare gli uffici direttivi delle imprese, sull'assunto, esplicitato a pagina 6 del provvedimento impugnato, che «la bancarotta di cui si è reso responsabile il Furfaro appare, infatti, di una gravità niente affatto trascurabile, essendosi estrinsecata in più fatti di bancarotta (sia per distrazione che contabile) ed avendo comportato per i creditori un danno superiore a C 800.000,00, sicché contrariamente a quanto richiesto dal difensore non è possibile irrogare tale pena nel minimo [...]»; considerazioni, queste, che imponevano di attestare le pene accessorie in una misura dosimetrica differente dal minimo edittale, tenuto conto dell'elevato disvalore delle condotte illeciti dell'imputato.3.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Francesco Furfaro deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Alegsa