Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds attempting new factual merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds were manifestly unfounded. The appellant argued for criminal continuity based on factual correlations between crimes, but the lower court had already correctly assessed the lack of unitary criminal intent. The Court rejected the request because it sought a prohibited new evaluation of facts rather than addressing legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 671 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is centered on manifestly unfounded grounds that merely attempt to provoke a new, non-allowed evaluation of factual circumstances already correctly assessed by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCALE LUCA nato a MADDALONI il 10/09/1987 avverso l'ordinanza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Luca Pascale, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-4 del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi e l'ampiezza dell'arco temporale oggetto di vaglio. Avverso questa ordinanza Luca Pascale, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte.
Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esistente tra le condotte illecite di cui si assumeva la preordinazione criminosa, attestata dalla sostanziale omogeneità tipologica e dalla contiguità temporale dei reati presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Luca Pascale è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto che già erano state correttamente vagliate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato le condotte illecite presupposte, escludendo che i vari reati si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di Luca Pascale, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i reati oggetto di vaglio esecutivo.
Si consideri che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti di cui si controverte - attestata dal fatto che tali condotte riguardavano i reati di rapina, estorsione ed evasione - e dell'ampiezza dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi, compreso tra il 26/12/2011 e il 20/07/2018, che impedivano di ipotizzare un programma connotato da unitarietà.
A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, come nel caso di Pascale, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al soddisfacimento di esigenze favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01;
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Luca Pascale deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Aless ndrof iCentonze Stefano Mogini _1