Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Carmelo Gastrucci inadmissible due to the lack of specific grounds required by law. The defense argued that the appellate court failed to justify its declaration of responsibility and ignored generic mitigating circumstances, but the court found these complaints generic and not properly linked to the specific reasoning in the lower judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p., lett. c); Art. 591 c.p.p., lett. c): Appeals must contain specific grounds of complaint; generic objections regarding the evaluation of evidence or the recognition of mitigating circumstances without concrete criticism of the specific reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASTRUCCI CARMELO nato il 07/12/1984 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 14/9/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di RAGUSA il 10/12/2020 nei confronti di GASTRUCCI CARMELO per i reati di cui agli artt. 628, 582 e 624 bis cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità e in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe fornito giustificazione quanto alla dichiarazione di responsabilità e in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le doglianze, relative a questioni che non risultano essere state dedotte nei motivi di appello (cfr. riassunto a pag. 3 della sentenza impugnata), non sono consentite e sono comunque generiche. L'atto, infatti, al di là di mere affermazioni di principio circa i criteri di valutazione della prova cui il giudice deve fare riferimento e alla indicazione di sentenze di questa Corte sul punto, non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale omette del tutto di confrontarsi.
Il motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art.581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022. Il Consigli e estensore Il Presidente Marc onaco Anna Mari ) e Santis DEPOSITATO