Personal appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense counsel under 2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the personal appeal filed by Rhofri Abdellah inadmissible. The applicant argued for a review of the lower court's order but failed to engage a qualified defense lawyer as required. The court ruled that since the appeal was filed after August 3, 2017, the mandatory representation by a special court lawyer applies, rendering the personal filing void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Following the entry into force of Law No. 103/2017, a personal appeal to the Court of Cassation is inadmissible if not signed by a defense lawyer registered on the special roll, as the law excludes the right of the accused or convicted to file such appeals personally.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHOFRI ABDELLAH nato il 01/10/1985 avverso l'ordinanza del 17/09/2021 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Rimini, adito in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza presentata da Rhofri Abdellah, perché riproposizione di altra già respinta.
2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge.
3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo e> Michele Biancbi , au) riìTO IN CAN LERLA IL